Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 26 Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio23 tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie alternativa sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE e prevede, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.
2. Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
3. La partecipazione delle imprese elettriche ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.
Art. 27 Servizio universale
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.
2. Il paragrafo 1 è attuato in maniera trasparente e non discriminatoria e non ostacola la libertà di scegliere il fornitore prevista dall'articolo 4.
Art. 27 bis Fornitore di ultima istanza
1. Qualora non abbiano già istituito un regime per quanto riguarda i fornitori di ultima istanza, gli Stati membri introducono tale regime per garantire la continuità dell’approvvigionamento almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono nominati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria.
2. I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza continuano a godere di tutti i loro diritti di cliente di cui alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino senza indugio i loro termini e le loro condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per il periodo necessario a trovare un nuovo fornitore e per almeno sei mesi.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un’offerta basata sul mercato.
5. Gli Stati membri possono imporre a un fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti civili e alle piccole e medie imprese che non ricevono offerte basate sul mercato. In siffatti casi si applicano le condizioni di cui all’articolo 5.
Art. 28 Clienti vulnerabili
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di energia elettrica a detti clienti nei periodi critici. Il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate, come la fornitura di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 4 e il funzionamento del mercato e vengono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4. Dette notifiche possono altresì comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di assistenza sociale generale.
Art. 28 bis Protezione dalle interruzioni della fornitura
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica siano pienamente protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica attraverso l’adozione di misure adeguate, compresi il divieto di interruzione della fornitura o altre azioni equivalenti. Gli Stati membri forniscono tale protezione quale parte della loro politica riguardo ai clienti vulnerabili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le misure di cui all’articolo 10, paragrafo 11.
Nel notificare alla Commissione il loro recepimento della presente direttiva, gli Stati membri chiariscono il rapporto tra il primo comma e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori non risolvano i contratti e non interrompano la fornitura ai clienti sulla base del fatto che i clienti hanno presentato un reclamo a norma dell’articolo 10, paragrafo 9 o che questi è oggetto di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell’articolo 26. Tale reclamo o il ricorso a tale meccanismo non pregiudica i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti. Gli Stati membri possono adottare misure adeguate per evitare abusi di procedura.
3.
Gli Stati membri adottano misure adeguate di cui al paragrafo 1 per consentire ai clienti di evitare interruzioni della fornitura, che possono includere:
a) la promozione di codici volontari per fornitori e clienti sulla prevenzione e la gestione dei casi di clienti morosi; tali disposizioni possono riguardare il sostegno ai clienti nella gestione del loro consumo energetico e dei relativi costi, anche mediante la segnalazione di picchi di energia o di un consumo energetico insolitamente elevati nella stagione invernale e in quella estiva, l’offerta di adeguati piani di pagamento flessibili, misure di consulenza sull’indebitamento, letture autonome dei contatori e una migliore comunicazione con i clienti e le agenzie di sostegno;
b) la promozione dell’educazione e della consapevolezza dei clienti in merito ai loro diritti riguardo alla gestione dell’indebitamento;
c) l’accesso a finanziamenti, buoni o sovvenzioni a sostegno del pagamento delle bollette;
d) l’incentivazione e l’agevolazione della comunicazione della lettura dei contatori ogni tre mesi o, se del caso, per periodi di fatturazione più brevi, qualora sia stato attivato un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per adempiere agli obblighi di cui al punto 2, lettere a) e b), dell’allegato I in relazione alla frequenza di fatturazione e alla fornitura delle informazioni di fatturazione.
Art. 29 Povertà energetica
Nel valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri stabiliscono e pubblicano una serie di criteri, che possono comprendere il basso reddito, l'elevata spesa per l'energia rispetto al reddito disponibile e la scarsa efficienza energetica.
La Commissione fornisce orientamenti sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» in detto contesto e nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 5, partendo dalla premessa che qualsiasi percentuale di famiglie in condizioni di povertà energetica può essere considerata significativa.
Capo IV. Gestione del sistema di distribuzione
Art. 30 Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di distribuzione per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico.
Art. 31 Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.
2. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle sue società collegate.
3.
I gestori dei sistemi di distribuzione forniscono agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e il relativo utilizzo. In particolare, i gestori dei sistemi di distribuzione pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un’elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate. La pubblicazione comprende le informazioni sui criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni. I gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente e almeno con cadenza trimestrale.
I gestori dei sistemi di distribuzione informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta né respinta in modo permanente, i gestori dei sistemi di distribuzione aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.
3 bis. I gestori dei sistemi di distribuzione offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.
3 ter.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati. Gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore a quella di 100000 clienti allacciati.
Gli Stati membri incoraggiano le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati a fornire agli utenti del sistema le informazioni di cui al paragrafo 3 una volta all’anno e promuovono la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione a tal fine.
4. Lo Stato membro può imporre al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/943.
5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione funge da facilitatore neutrale del mercato nell'acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione.
6. Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
7. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 6, il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.
8. L'acquisizione dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 6 garantisce la partecipazione effettiva di tutti i partecipanti al mercato qualificati, compresi i partecipanti che offrono energia da fonti energetiche rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione, in particolare prevedendo che le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di distribuzione di stabiliscano, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi di trasmissione, i requisiti tecnici di partecipazione a tali mercati sulla base delle caratteristiche tecniche di questi ultimi e della capacità di tutti i partecipanti al mercato.
9. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione per la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. La fornitura di servizi di bilanciamento derivanti da risorse situate nel sistema di distribuzione è concordata con il pertinente gestore del sistema di trasmissione in conformità dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 182 del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione24.
10. Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943, ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di distribuzione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse da quelle elettriche, nel caso in cui lo Stato membro ovvero l'autorità competente designata abbia concesso tale diritto.
Art. 32 Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione
1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di acquisire servizi di flessibilità, compresa la gestione della congestione nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di distribuzione siano in grado di procurarsi tali servizi da fornitori di generazione distribuita, gestione della domanda o stoccaggio di energia e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica quando tali servizi riducono in modo efficiente in termini di costi la necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione acquisiscono tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che le autorità di regolazione abbiano stabilito che l'acquisizione di tali servizi non è economicamente efficiente o sarebbe fonte di distorsioni di mercato o di maggiore congestione.
2. I gestori dei sistemi di distribuzione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione, le specifiche per i servizi di flessibilità acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, tra cui i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di distribuzione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di trasmissione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e facilitare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di distribuzione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di tali servizi al fine di consentir loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura.
3. Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete che l'operatore del sistema di distribuzione pubblica almeno ogni due anni e presenta all'autorità di regolazione. Il piano di sviluppo della rete fornisce trasparenza in merito ai servizi di flessibilità a medio e lungo termine necessari e specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete riguarda inoltre l'impiego della gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema.
4. Il gestore del sistema di distribuzione consulta tutti gli utenti pertinenti del sistema e i gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti in merito al piano di sviluppo della rete. Il gestore del sistema di distribuzione rende pubblici i risultati della procedura consultiva unitamente al piano di sviluppo della rete e presenta i risultati della consultazione e del piano di sviluppo della rete all'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può chiedere la modifica del piano.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.
Art. 33 Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica
1. Fatta salva la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11, gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per agevolare la connessione dei punti di ricarica con funzionalità di ricarica intelligente e funzionalità di ricarica bidirezionale in conformità dell’articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete.
2. I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio.
3.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici soltanto ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a revisione e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;
b) l'autorità di regolazione ha effettuato un esame ex ante delle condizioni della procedura di appalto di cui alla lettera a) e ha concesso la sua approvazione;
c) il gestore del sistema di distribuzione esercisce i punti di ricarica sulla base dell'accesso di terzi in conformità dell'articolo 6 e non pone in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa.
4. Qualora gli Stati membri abbiano attuato le condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica al fine di valutare nuovamente il potenziale interesse di altre parti a possedere, sviluppare, esercire o gestire punti di ricarica per i veicoli elettrici. Se dalla consultazione pubblica emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali punti di ricarica, gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse fermo restando il completamento della procedura di appalto di cui al paragrafo 3, lettera a). Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato nell'infrastruttura di ricarica.
Art. 34 Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione riguardo alla gestione dei dati
Gli Stati membri assicurano che tutte le parti idonee godano di un accesso non discriminatorio ai dati secondo termini chiari e in condizioni di parità, nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati. Negli Stati membri che hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, conformemente all'articolo 19, e in cui i gestori dei sistemi di distribuzione partecipano alla gestione dei dati, i programmi di adempimenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), comprendono misure specifiche atte ad escludere l'accesso discriminatorio ai dati provenienti da soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23. Qualora ai gestori dei sistemi di distribuzione non si applichi l'articolo 35, paragrafi 1, 2 o 3, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le imprese verticalmente integrate non godano di un accesso privilegiato ai dati necessari allo svolgimento delle loro attività di fornitura.
Art. 35 Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di trasmissione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 7, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e
d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'autorità di regolazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.
3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 consumatori allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati.
Art. 36 Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia se sono componenti di rete pienamente integrate e l'autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) a seguito di una procedura di appalto aperta, trasparente e non discriminatoria, soggetta a riesame e approvazione da parte dell'autorità di regolazione, parti terze non hanno ottenuto il diritto di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti, o non si sono dimostrate in grado di fornire tali servizi a un costo ragionevole e in maniera tempestiva;
b) detti impianti sono necessari affinché i gestori dei sistemi di distribuzione possano adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva in materia di funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione e non sono utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica; e
c) l'autorità di regolazione ha valutato la necessità di detta deroga e ha effettuato una valutazione della procedura di appalto, comprese le condizioni di tale procedura di appalto, e l'ha approvata.
L'autorità di regolazione può elaborare orientamenti o clausole di appalto per aiutare i gestori dei sistemi di distribuzione a garantire una procedura di appalto equa.
3. Le autorità di regolazione effettuano, a intervalli regolari o almeno ogni cinque anni, una consultazione pubblica sugli impianti di stoccaggio dell'energia esistenti al fine di valutare la disponibilità e l'interesse potenziali a investire in tali impianti. Se dalla consultazione pubblica, valutata dall'autorità di regolazione, emerge che parti terze sono in grado di possedere, sviluppare, esercire o gestire tali impianti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, l'autorità di regolazione provvede affinché le attività svolte in questi ambiti dai gestori dei sistemi di distribuzione siano progressivamente dismesse entro 18 mesi. Nell'ambito delle condizioni relative a tale procedura, le autorità di regolazione possono autorizzare i gestori dei sistemi di distribuzione a ricevere una compensazione ragionevole, in particolare a recuperare il valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia.
4. Il paragrafo 3 non si applica alle componenti di rete pienamente integrate né per il normale periodo di ammortamento di nuovi impianti di stoccaggio in batterie la cui decisione definitiva di investimento è adottata fino al 4 luglio 2019, purché tali impianti di stoccaggio in batterie:
a) siano connessi alla rete al più tardi due anni dopo tale data;
b) siano integrati nel sistema di distribuzione;
c) siano utilizzati unicamente per il ripristino istantaneo reattivo della sicurezza delle reti in caso di imprevisti a livello delle reti, se tale misura di ripristino ha inizio immediatamente e ha termine quando il regolare ridispacciamento può risolvere il problema; e
d) non siano utilizzati per l'acquisto o la vendita dell'energia elettrica sui mercati dell'energia elettrica, compresi quelli di bilanciamento.
Art. 37 Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione
Fatto salvo l'articolo 55 o qualsiasi altro obbligo legale di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.
Art. 38 Sistemi di distribuzione chiusi
1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure
b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.
2. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:
a) dall'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafi 5 e 7, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ancillari non di frequenza del proprio sistema in conformità di procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
b) dall'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, prima della loro entrata in vigore;
c) dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di acquisire servizi di flessibilità e dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di sviluppare il proprio sistema sulla base di piani di sviluppo della rete;
d) dall'obbligo di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici; e
e) dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio di energia.
3. Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.
4. L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.
Art. 39 Gestore di un sistema combinato
L'articolo 35, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che il gestore ottemperi all'articolo 43, paragrafo 1, agli articoli 44 e 45 o al disposto del capo VI, sezione 3, o rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3.
Capo V. Norme generali applicabili al gestore del sistema di trasmissione
Art. 40 Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:
a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, esercire, gestire e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, un sistema di trasmissione sicuro, affidabile ed efficiente, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione limitrofi;
b) garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;
c) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
d) gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ancillari necessari, inclusi quelli forniti dagli impianti di gestione della domanda e stoccaggio dell'energia, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da altri sistemi di trasmissione interconnessi con il proprio;
e) fornire, al gestore di altri sistemi interconnessi con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
f) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
g) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema;
h) riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, concedendo l'accesso di terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolazione; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato;
i) acquistare servizi ancillari per assicurare la sicurezza operativa;
j) adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra centri di coordinamento regionali;
k) partecipare alla messa a punto di valutazioni dell'adeguatezza a livello europeo e nazionale a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/943;
l) digitalizzare i sistemi di trasmissione;
m) provvedere alla gestione dei dati, compresi lo sviluppo di sistemi di gestione dei dati, la cibersicurezza e la protezione dei dati, nel rispetto delle norme applicabili nonché della competenza delle altre autorità.
2.
Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1 del presente articolo siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente, e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile.
Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'articolo 43. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasmissione indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente qualora tale delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasmissione che delega i compiti.
3. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, i gestori dei sistemi di trasmissione tengono conto delle raccomandazioni formulate dai centri di coordinamento regionali.
4.
Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera i), i gestori dei sistemi di trasmissione acquisiscono servizi di bilanciamento secondo quanto segue:
a) procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
b) partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione.
Ai fini del primo comma, lettera b), le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, i requisiti tecnici per la partecipazione a tali mercati sulla base delle relative caratteristiche tecniche.
5. Il paragrafo 4 si applica alla fornitura di servizi ancillari non relativi alla frequenza da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione possano acquisire tali servizi da fornitori di gestione della domanda o di servizi di stoccaggio e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica ove tali servizi riducano in modo efficiente in termini di costi alla necessità di incrementare o ridurre la capacità di energia elettrica e favoriscano il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di trasmissione.
6. I gestori dei sistemi di trasmissione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di distribuzione, le specifiche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, compresi i partecipanti al mercato che forniscono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di trasmissione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di distribuzione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di trasmissione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di servizi che consentano loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura.
7. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari di cui al paragrafo 5 non relativi alla frequenza non si applica alle componenti di rete pienamente integrate.
8. Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943 ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse dalle reti elettriche, ove lo Stato membro o l'autorità competente designata lo abbia concesso.
Art. 41 Obbligo di riservatezza e di trasparenza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasmissione
1. Fatto salvo l'articolo 55 o un altro obbligo legale di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, esso non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa, a meno che tale divulgazione risulti necessaria per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, gli Stati membri assicurano che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte dell'impresa non utilizzino servizi comuni, quali uffici legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicato il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Art. 42 Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione
1. Il gestore del sistema di trasmissione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di generazione e nuovi impianti di stoccaggio dell'energia al sistema di trasmissione. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.
2.
Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione o di un nuovo impianto di stoccaggio dell'energia a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili, per esempio a motivo di una congestione in punti distanti del sistema di trasmissione. Il gestore del sistema di trasmissione comunica le necessarie informazioni.
Il primo comma fa salva la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione di limitare la capacità di connessione garantita o di offrire connessioni soggette a limitazioni operative onde assicurare l'efficienza economica di nuovi impianti di generazione o nuovi impianti di stoccaggio dell'energia, sempre che tali limitazioni siano state approvate dall'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione provvede affinché eventuali limitazioni della capacità di connessione garantita o limitazioni operative siano introdotte sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie e non creino barriere ingiustificate all'ingresso nel mercato. Qualora l'impianto di generazione o l'impianto di stoccaggio dell'energia sostenga i costi necessari a garantire una connessione illimitata, non si applica alcuna limitazione.
3. Il gestore del sistema di trasmissione non ha il diritto di rifiutare un nuovo punto di connessione adducendo il motivo che comporterebbe costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità di elementi del sistema nelle immediate vicinanze del punto di connessione.
Capo VI. Separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione
Sezione 1. Separazione proprietaria
Art. 43 Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure
ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;
c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura; e
d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.
2. I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:
a) il potere di esercitare diritti di voto;
b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
c) la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l'espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE, e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva.
4. L'obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 44 o come gestore del sistema di trasmissione indipendente ai fini della sezione 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
6. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 41, acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.
7.
Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
In tal caso, lo Stato membro interessato:
a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 44; oppure
b) si conforma alla sezione 3.
8. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alla sezione 3, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
9. Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del presente articolo, paragrafo 8, essa è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 52, paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/943, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un'indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto al presente capo, sezione 3.
10. A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non è in alcun caso impedito di assumere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
11. Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non possono in nessun caso, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
Sezione 2. Gestore di sistema indipendente
Art. 44 Gestore di sistema indipendente
1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 43, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente a condizione che:
a) il gestore candidato abbia dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b) il gestore candidato abbia dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 40;
c) il gestore candidato si sia impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;
d) il proprietario del sistema di trasmissione abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con il gestore candidato e con qualsiasi altro ente pertinente; e
e) il gestore candidato abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (UE) 2019/943, anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 53 e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 51 della presente direttiva e all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 53 della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione in conformità dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni della presente sezione. Il proprietario del sistema di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:
a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione. Prima di decidere in merito, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;
c) garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente; e
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.
6. In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.