Sez. 5, Sentenza n. 4965 del 06/12/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236310 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, pronunciate dal giudice di pace, appellabili, invece, se pronunciate dal Tribunale, considerato che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trova giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità di tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria; né tale disposizione viola l'art. 3, comma primo, Cost. sotto il profilo della possibilità di un secondo giudizio di merito nel caso in cui alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno in quanto l'imputato che deve affrontare la parte civile ha necessità di maggiori garanzie; nemmeno, infine, è leso il diritto di difesa posto che l'obbligo di un secondo giudizio di merito non è costituzionalizzato ed è, tuttavia, garantito il riesame della vicenda processuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)