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Sez. L, Sentenza n. 5401 del 19/06/1987 (Rv. 453989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE AL LAVORATORE DI ALCUNE MANSIONI DELLA CATEGORIA SUPERIORE, CON PREVALENZA RISPETTO ALLE ALTRE GIÀ ALLO STESSO AFFIDATE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA - SUSSISTENZA - COPERTURA SOLTANTO MEDIANTE CONCORSO PREVISTA PER IL POSTO DELLA CATEGORIA SUPERIORE IN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE AL LAVORATORE DI ALCUNE MANSIONI DELLA CATEGORIA SUPERIORE, CON PREVALENZA RISPETTO ALLE ALTRE GIÀ ALLO STESSO AFFIDATE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA - SUSSISTENZA - COPERTURA SOLTANTO MEDIANTE CONCORSO PREVISTA PER IL POSTO DELLA CATEGORIA SUPERIORE IN ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*

Anche nel caso in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, con prevalenza tuttavia rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di promozione automatica nella qualifica superiore quale previsto dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 13 stat. Lavoratori), atteso che tale norma - applicabile, ex art. 37 stat. Lavoratori, anche agli enti pubblici economici, nonostante che norme regolamentari interne prescrivano che i posti vacanti debbano essere ricoperti mediante concorso - non richiede che il lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella suddetta qualifica superiore, ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui lo stesso è inquadrato. (V 1597/86, mass n 444907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)