Sez. 5, Sentenza n. 23726 del 31/03/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv. 247509 - 01
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE | Ricorso immediato ex art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Sentenza di proscioglimento del giudice di pace - Appellabilità ai soli effetti della responsabilità civile.
GIUDICE DI PACE - PERSONA OFFESA - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE
La persona offesa costituita parte civile può proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, nella specie, all'esito del giudizio instaurato con ricorso immediato, stante la regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen. applicabile, in virtù dell'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, anche nel processo davanti al giudice di pace.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)