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Sez. 4, Sentenza n. 46023 del 08/10/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 226721 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Dibattimento - Sospensione o rinvio - Termine a comparire per l'udienza di rinvio - Pari durata del termine fissato per la prima udienza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226721-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO

Qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 lett. T CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)