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Sez. 6, Sentenza n. 4487 del 04/03/1989 Ud. (dep. 02/04/1990) Rv. 183884 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - NATURA DELLA SOSTANZA - PROVA - PERIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183884-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - NATURA DELLA SOSTANZA - PROVA - PERIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La natura psicotropa della sostanza oggetto dei reati previsti dalla legge n. 685 del 1975 non deve esser accertata necessariamente attraverso perizia, ben potendo il giudice di merito utilizzare al riguardo altre fonti probatorie, quali le dichiarazioni dell'imputato, le deposizioni dei testimoni, le chiamate in reità e in correità, le intercettazioni telefoniche e ogni altro elemento che, da solo o in relazione ad altri, abbia idoneità a fornire quella dimostrazione. (Conf mass n 174495, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)