Sez. U, Sentenza n. 1175 del 23/04/1971 (Rv. 351308 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - PRECLUSIONE DEL RIESAME DELLE QUESTIONI DECISE - ERRONEITA DEI CRITERI GIURIDICI DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - PRECLUSIONE DEL RIESAME DELLE QUESTIONI DECISE - ERRONEITA DEI CRITERI GIURIDICI DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Il giudicato, anche se fondato su erronei criteri giuridici, deve sempre spiegare gli effetti che la legge gli ricollega, precludendo alle parti e al giudice il riesame delle questioni gia decise, in quanto e assistito da una presunzione assoluta di verita e di legittimita. (V 3672'59' 1589'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)