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Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

Testo in vigore al

Titolo IV. Dei titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Capo I. Del vaglia cambiario.

Art. 106

1. Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione, ad eccezione di quelle degli articoli 89 e 91.

2. Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

Capo II. Dell'assegno di corrispondenti.

Art. 107

1. All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.

2. Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

Capo III. Della fede di credito.

Art. 108

1. La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.

Art. 109

1. La fede di credito contiene:

  1. 1° la denominazione di «fede di credito» inserita nel contesto del titolo;

  2. 2° la promessa di pagare una somma determinata;

  3. 3° l'indicazione del prenditore;

  4. 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione;

  5. 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

2. Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con Regio decreto.

Art. 110

1. La girata puo' contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le dizioni alle quali il pagamento e' subordinato. In tal caso l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.

2. La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finche' non sia dimostrato il suo adempimento.

Art. 111

1. La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella girata, deve essere autenticata da notaro.

2. Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti accettati a saldo finale.

Art. 112

1. Il girante puo' annullare la girata con una formula di annullamento «cassa per me», «annullo la girata», o altra equivalente, da lui scritta e firmata; ma non puo' apportare sulla girata cancellazioni o abrasioni.

Art. 113

1. Nel caso di smarrimento o di distrazione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, puo' rimborsane la somma al denunciate previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciate, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.

2. Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco puo' esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.

3. La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.

Art. 114

1. Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.

Capo IV. Della polizza notata del Banco di Napoli.

Art. 115

1. Resta salva la facolta' per il Banco di Napoli di emettere, in conformita' del proprio statuto, polizze notate.

Titolo V. Disposizioni penali.

Art. 116

1. E' punito con la multa da L. 50 a L. 5000 e nei casi piu' gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:

  1. 1° chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione;

  2. 2° chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;

  3. 3° chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai nn. 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e all'art. 11;

  4. 4° chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.

2. Nei casi piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni.

3. Se il colpevole, nei casi preveduti nei nn. 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena e' ridotta alla meta' e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena.

Art. 116-bis

1. Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni.

Art. 117

1. L'Istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, e' colpito da una pena pecuniaria da 10.000 a 100.000 lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.

2. La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.

Titolo VI. Disposizioni tributarie.

Art. 118

1. La validita' dell'assegno bancario non e' subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non e' stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualita' di titolo esecutivo.

2. Il possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalita'.

3. La inefficacia, come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 120

1. Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi, e' dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di L. 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 20 di tassa. Questa ultima tassa sara' riscossa o mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.

Art. 121

1. Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilita' di presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 122

1. Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.

Titolo VII. Disposizioni finali e transitorie.

Art. 123

1. Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorche' alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.

2. Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 53.

3. Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 75 per cio' che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.

4. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

5. Il Ministro per la grazia e giustizia:

6. DE FRANCISCI.

Art. 124

1. All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

2. Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 125

1. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

2. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni.