Sez. 3, Sentenza n. 47666 del 08/10/2014 Ud. (dep. 19/11/2014) Rv. 261159 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Art. 519 cod. proc. pen. - Nuovo esame della persona offesa sull'oggetto della contestazione suppletiva - Omessa richiesta da parte del difensore - Conseguenze - Precedenti dichiarazioni testimoniali della persona offesa - Utilizzabilità - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
Nel caso in cui il Pubblico Ministero proceda, sulla base delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, a contestare all'imputato un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., tali dichiarazioni possono essere legittimamente utilizzate dal giudice per la decisione qualora il difensore si sia limitato a prendere atto della contestazione suppletiva, senza chiedere, ai sensi dell'art. 519, commi 2 e 3, cod. proc. pen., di effettuare un controesame della persona offesa specificamente relativo all'oggetto della suddetta contestazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)