Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 01/10/1986 Ud. (dep. 18/11/1986) Rv. 174316 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - ONERE - DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - LIMITE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - ONERE - DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - LIMITE.*
Nel processo penale - in cui vige il principio inquisitorio dell'ufficialità dell'indagine - non si può parlare di "onus probandi" nel senso tecnico proprio del processo civile a carico delle parti private; ciò non toglie che anche all'imputato spetti di fornire le indicazioni necessarie all'accertamento di cause di non punibilità invocate e, più in generale, di qualsiasi fatto ostativo dell'Azione penale che venga eccepito. (V mass n 146689; (V mass n 169251, ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)