Sez. 2, Sentenza n. 1778 del 29/01/2007 (Rv. 599142 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO | Presupposti - Oggetto della tutela - Diritto reale - Diritto alla salute - Configurabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO
In tema di danno temuto, il pericolo di danno alla salute, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza cautelare ex art. 1172 cod. civ., non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo ove tale pericolo costituisca conseguenza della menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo della cosa in proprietà (Nel pronunziare in merito alla domanda di tutela cautelare proposta in presenza di una situazione per cui il bagno dell'istante risultava invaso dai rigurgiti della fognatura, e nell'escludere che fosse stata nel caso richiesta la tutela del solo diritto alla salute, di per sé estraneo alla proposta azione nunciatoria, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)