Sez. 5 - , Ordinanza n. 17424 del 16/06/2023 (Rv. 668244 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta sulle successioni e donazioni - Liberalità indiretta - Art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Norma di esclusione dall'imposta - Conseguenze - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di liberalità indirette, l'art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, prevedendo un'ipotesi di esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni, allo scopo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su fattispecie che, seppur composte da negozi distinti, siano manifestazione di un'unica capacità contributiva, non richiede che il contribuente indichi, nell'atto pubblico di compravendita, di volersene avvalere, essendo sufficiente la prova dell'oggettivo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento di diritti immobiliari o di aziende, assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o ad IVA. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicazione dell'imposta di donazione, avendo il contribuente dimostrato di aver utilizzato la somma donatagli per l'acquisto di immobili).
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)