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Sez. 5 - , Sentenza n. 13595 del 30/05/2017 (Rv. 644357 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cause relative alla rettifica dei redditi di una società di persone - Imputazione a ciascun socio - Decisione separata delle stesse nel merito - Riunione in cassazione in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità nel caso di originaria pretermissione della società o di uno dei soci - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644357-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo di cassazione, in presenza di cause, decise separatamente nel merito, relative, rispettivamente, alla rettifica dei redditi di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione di essi a ciascun socio, la riunione “sanante” delle stesse cause, in luogo della declaratoria di nullità dei giudizi per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), non è praticabile nel caso di originaria pretermissione della società o di uno dei soci, atteso che tale pretermissione non è sanabile e vizia alla radice l’intero processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)