Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 04/05/1991 (Rv. 471975 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione | Rinuncia - Ammissibilità.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione
La rinuncia agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento che si sia già verificata per una delle cause previste dalla legge (art. 1454, 1455, 1457 cod. civ.) ovvero anche per effetto di pronuncia giudiziale (art. 1453 cod. civ.) costituisce tipica espressione dell'autonomia privata, che come riconosce al creditore il diritto potestativo di non eccepire preventivamente l'inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto così non gli nega, anche in "executivis", quello di non avvalersi della risoluzione già verificatasi o già dichiarata, e di ripristinare contestualmente l'obbligazione rimasta inadempiuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)