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Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 20/07/1973 (Rv. 365331 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - RECINZIONE MINORE DEL MURO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365331-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - RECINZIONE MINORE DEL MURO - APPLICABILITA.*

La disciplina dettata dall'art 878 cod civ, secondo la quale il muro di cinta non e considerato per il computo della distanza indicata dall'art 873 dello stesso codice, si applica anche nel caso in cui si abbia una qualsiasi recinzione la quale per la sua altezza e per le sue caratteristiche strutturali sia qualcosa di meno rispetto al muro di cinta. (nel caso di specie si trattava di un basso zoccolo in muratura con rete metallica infissa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)