Sez. 3, Sentenza n. 991 del 20/01/2014 (Rv. 629704 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" | Risarcimento del danno da emotrasfusione infetta - "Compensatio lucri com damno" - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO"
In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la "compensatio lucri cum damno" tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l'omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)