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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21305 del 05/07/2022 (Rv. 665309 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Dazi doganali - Giudicato tra creditore e condebitore solidale - Opponibilità al creditore da altro condebitore solidale - Condizioni - Violazione del diritto unionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665309-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, ove: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si

sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale. Tale principio opera anche in materia doganale, non ostandovi l'art. 213 del codice doganale, che si limita a sancire la solidarietà tra più debitori per una stessa obbligazione doganale, né la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che esclude l'estensibilità al coobbligato dell'annullamento dell'atto impositivo, quando sia operato per ragioni personali del condebitore solidale.

Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)