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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 124 Rilascio dei documenti di abilitazione

1. Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo.

2. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

Art. 125 Collocamento della gente di mare

1. Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio del Regno, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.

Art. 126 Divieto di mediazione

1. E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.

2. Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente puo' essere ripetuto.

Art. 127 Assunzione all'estero

1. All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.

Capo II. Del personale della navigazione interna

Art. 128 Organizzazione e disciplina del personale

1. All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorita' preposte all'esercizio della navigazione interna.

Art. 129 Distinzione del personale

1. Il personale della navigazione interna comprende:

  1. a) il personale navigante;

  2. b) il personale addetto ai servizi dei porti.

Art. 130 Categorie del personale navigante

1. Il personale navigante si divide in tre categorie:

  1. 1° personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

  2. 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;

  3. 3° personale addetto alla piccola navigazione.51

Art. 131 Personale addetto ai servizi dei porti

1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

  1. 1) i lavoratori portuali;

  2. 2) i barcaioli.

2. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

Art. 132 Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

1. Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione.

2. Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione.

3. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

4. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

Art. 133 Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri

1. Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.

2. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado.

3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela.

4. Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.

5. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni.

6. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonche' la re iscrizione nei medesimi.

Art. 134 Titoli professionali del personale

1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

  1. a) capitano;

  2. b) capo timoniere;

  3. c) capo barca;

  4. d) conduttore di motoscafi;

  5. e) barcaiolo abilitato.

2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

  1. a) macchinista;

  2. b) motorista.

3. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.

4. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

5. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, puo' determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalita' per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

6. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.51

Art. 135 Assunzione all'estero

1. All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.

Titolo quinto. Del regime amministrativo delle navi

Capo I. Dell'ammissione della nave alla navigazione

Sezione I. Dell'individuazione della nave

Art. 136 Navi e galleggianti

1. Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

2. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Art. 137 Ammissione delle navi alla navigazione

1. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.

2. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalita'.

3. Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione.

Art. 138 Stazzatura nel Regno

1. Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.

2. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali e' obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.

3. La stazzatura e' eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

4. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e' depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

Art. 139 Stazzatura all'estero

1. Il ministro per le comunicazioni puo' autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o piu' viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel Regno.

2. La stazzatura all'estero puo', previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal regolamento.

Art. 140 Nome delle navi maggiori

1. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

2. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato in qualsiasi matricola del Regno.

3. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni.

4. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 141 Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

1. Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

2. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

3. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 142 Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

1. Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.

Sezione II. Dei requisiti di nazionalita'

Art. 143 Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi italiane

1. Rispondono ai requisiti di nazionalita' per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

  1. a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

  2. b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle autorita' amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.