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Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006 (Rv. 592540 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Termine a comparire inferiore a quello minimo - Mancato rilievo d'ufficio - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Conversione della nullità in motivo d'impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.) - Mancata proporzione dell'impugnazione - Formazione del giudicato.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592540-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA

Il principio di base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione - ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza - comporta che la nullità derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 cod. proc. civ.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato. (Nelle specie la parte a danno delle quali si era verificata la nullità in primo grado non l'aveva fatta verle in appello e pretendeva di dedurla in cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)