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Sez. 6, Sentenza n. 12390 del 13/02/2013 Cc. (dep. 15/03/2013) Rv. 255322 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Ordinanza di convalida del provvedimento del questore a norma dell'art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Motivazione - Contenuto necessario - Indicazione.
Stato
decisa il 2013-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255322-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a motivare, anche attraverso un rinvio "per relationem", sull'esistenza della correlazione, desunta dalle modalità e circostanze dell'uso della sostanza stupefacente, tra la condotta di cui al comma primo dell'art. 75 del d.P.R. 309 citato ed il pericolo per la sicurezza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non motivato il decreto del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento del questore solo facendo riferimento a precedenti condanne ed ad una pregressa sottoposizione a misura di prevenzione personale).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)