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Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 27/08/1985 (Rv. 442023 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE - ZONE DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITE DAL TERREMOTO - POSTERGAZIONE DEL GIORNO FISSATO PER L'ESECUZIONE PREVISTA DALL'ART. 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1981 N. 456 E SUCCESSIVE PROROGHE - RICHIESTA DA PARTE DEL COMODATARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442023-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE - ZONE DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITE DAL TERREMOTO - POSTERGAZIONE DEL GIORNO FISSATO PER L'ESECUZIONE PREVISTA DALL'ART. 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1981 N. 456 E SUCCESSIVE PROROGHE - RICHIESTA DA PARTE DEL COMODATARIO - INAMMISSIBILITÀ.*

La postergazione del giorno fissato per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani - stabilita, con riferimento alle zone della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto, dall'art. 2-quinquies della legge 6 agosto 1981 n. 456 e successivamente prorogata dall'art. 10, ultimo comma, della legge 25 marzo 1982 n. 94 e dall'art. unico della legge 7 febbraio 1983 n. 24 - può essere richiesta soltanto dal conduttore di immobile destinato ad uso di abitazione e non pure dal comodatario che sia stato condannato al rilascio del bene per la scadenza del relativo contratto.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1981 num. 456 art. 2 quinquies, Legge 25/03/1982 num. 94 art. 10 CORTE COST., Legge 07/02/1983 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)