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Sez. 6, Sentenza n. 5323 del 27/11/1989 Ud. (dep. 11/04/1990) Rv. 183998 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - NOMINA - IMPUTATO RIMASTO PRIVO DI DIFENSORE DI FIDUCIA DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA E PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI NOMINARE UN DIFENSORE DI UFFICIO - ESCLUSIONE - RIAMMISSIONE IN TERMINI AI FINI DELLA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183998-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - NOMINA - IMPUTATO RIMASTO PRIVO DI DIFENSORE DI FIDUCIA DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA E PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI NOMINARE UN DIFENSORE DI UFFICIO - ESCLUSIONE - RIAMMISSIONE IN TERMINI AI FINI DELLA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - POSSIBILITÀ.*

Il giudice non ha l'Obbligo di nominare un difensore di ufficio all'imputato che sia rimasto privo di quello di fiducia (nella specie deceduto dopo la notifica dell'avviso di deposito della sentenza e prima della presentazione dei motivi) nella fase introduttiva dell'impugnazione. Quanto sopra però non impedisce alla parte di essere riammessa in termini ai fini della proposizione dell'impugnazione ai sensi dello art. 183 bis ultimo comma cod. proc. pen. ove con la relativa istanza sia rappresentato di non aver potuto ovviare allo intervenuto decesso del difensore per esserne stata informata dopo la scadenza del termine utile ai fini della presentazione dei motivi. (V mass n 181342; (V mass n 129134; (V mass n 128652; (V mass n 102389; (Conf mass n 148451).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)