Sez. 5 - , Ordinanza n. 8731 del 30/03/2021 (Rv. 661027 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 1, comma 3, d.l. n. 106 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005, nella parte in cui esclude la possibilità di riduzione delle sanzioni tributarie in caso di omesso versamento dell'Irap, atteso che nel novero della discrezionalità legislativa rientra anche l'esclusione di disposizione di generale favore per ipotesi tassativamente determinate, con il solo limite della ragionevolezza della previsione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)