Sez. 1, Sentenza n. 3209 del 08/10/1969 (Rv. 343206 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il Presidente di un collegio giudicante puo sostituire al relatore designato se stesso od altro magistrato, in qualsiasi momento del processo, senza neppure l'Obbligo di motivare la sostituzione, che deve, implicitamente intendersi dipendente da impedimento del magistrato sostituito o da altra esigenza di servizio. Conf 28-64 e 2804-64 V. 2437-67 massima n 329727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 54, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)