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Sez. 5 - , Sentenza n. 37852 del 02/05/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 277404 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Opposizione della persona offesa dopo l'esercizio dell'azione penale – Formulazione in udienza di richiesta di risarcimento danni - Volontà implicita di opposizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2019-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277404-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)