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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19122 del 01/08/2017 (Rv. 645327 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Rettifica e liquidazione della maggiore imposta – Limite ex art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 346 del 1990 – Valutazione automatica imponibili – Assenza di errore del contribuente – Necessità.
Stato
decisa il 2017-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645327-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il limite stabilito dall’art 34, comma 5, del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede il criterio di valutazione automatica degli immobili, presuppone che il contribuente non sia incorso in errore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)