Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 37 Contributo previdenziale obbligatorio
1. L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta.
2. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento.
3. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni.2 (6B) 6C
Art. 38 Base contributiva
1. La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
1) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
2) assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
3) indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
4) assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
5) assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
6) assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa;
7) assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
2. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
3. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.5A
Art. 39 Categorie iscritte
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma seguente.
2. Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie:
1) i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi di essa;
2) i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
3) i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e successive modificazioni.
Art. 40 Iscrizione di categorie particolari
1. L'obbligo dell'iscrizione al Fondo e' esteso:
1) per tutte le prestazioni:
1) ai giudici della Corte costituzionale;
2) ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
3) ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
4) ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;
2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie:
1) ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
2) agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;
3) per le sole prestazioni creditizie:
1) ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei;
2) ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica;
3) al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 41 Decorrenza e cessazione dell'iscrizione
1. L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attivita' e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
2. Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuita' e con percezione degli assegni di attivita', l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.
3. Resta salva la facolta' dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.
Art. 42 Reiscrizione
1. Per i dipendenti cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione e' utile sia per l'acquisto del diritto alle prestazioni che per la loro misura.
Art. 43 Divieto di iscrizione
1. Le iscrizioni di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere effettuate che per disposizione di legge.
Art. 44 Assistenza creditizia
1. Per la erogazione di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere b) e c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, purche' compatibili con le norme del presente testo unico.
Art. 45 Diritti e facilitazioni fiscali
1. I diritti e le facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al Fondo di previdenza e credito.
Art. 46 Interessi sui prestiti
1. La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non puo' superare quella indicata dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base contributiva di cui all'art. 37, secondo comma.
Art. 47 Garanzia per i prestiti
1. Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
2. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e' nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.
Art. 48 Comitato speciale per il credito
1. All'attivita' creditizia e' preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito:
a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;
c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;
d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;
e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi;
f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.
2. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
3. Per i lavori relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).
4. I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.
5. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. E' deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimita' nelle decisioni.
Art. 49 Composizione del comitato
1. Il comitato speciale per il credito e' nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed e' composto:
1) da quattro consiglieri di amministrazione dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;
2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.
2. Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S.
e il direttore generale, con voto consultivo.
Art. 50 Altre prestazioni
1. Per la erogazione delle prestazioni indicate nello art. 33, lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in materia.
Parte III. Disposizioni finali e transitorie
Art. 51 Entrata in vigore del testo unico
1. Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 52 Eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico
1. Ai fini dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, i casi di cessazione dal servizio e i casi di morte verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano regolati dalle norme anteriori.
Art. 53 Decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito
1. Per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo unico resta ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella di decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo:
2. Impiegati civili e operai:
1) impiegati civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 1918;
2) impiegati civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nei ruoli aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948;
3) impiegati civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967;
4) operai di ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961;
3. Personale militare:
5) ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1° febbraio 1918;
6) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918;
7) marescialli dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° luglio 1923;
8) sergenti maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in servizio permanente, dal 1° luglio 1956;
9) vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti, in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1° gennaio 1962, dal 1° ottobre 1961, dal 1° settembre 1961, dal 1° aprile 1963;
10) brigadieri e vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e graduati e militari di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma triennale, dal 1° settembre 1948;
11) vice brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti in ferma volontaria, dal 1° luglio 1970;
12) comandanti e capi guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;
13) nocchieri delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;
14) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale forestale, dal 16 settembre 1926;
15) ufficiali e marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale della strada, dal 28 dicembre 1932;
16) ufficiali mutilati e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio sedentario ai sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1° gennaio 1937;
17) ufficiali e marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1° luglio 1939;
18) ufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° gennaio 1940, data di inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, modificato dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
19) sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° luglio 1961;
20) ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e dell'articolo 12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n. 408, dal 1° gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 2 delle legge 6 luglio 1962, n. 888, dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette date e' subordinata al compimento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel Corpo per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in mancanza di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito stesso e' stato conseguito;
21) militari delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con assegni;
4. Insegnanti e altro personale dipendente da istituti scolastici:
22) professori universitari titolari, gia' a carico dei bilanci delle universita' di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dalla data di statizzazione delle singole universita';
23) professori incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1° novembre 1961;
24) insegnanti di educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e nuovamente dal 1° ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato;
25) insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961;
26) assistenti non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici, accompagnatori di pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori delle accademie nazionali di danza, dal 1° ottobre 1961;
27) insegnanti della scuola secondaria assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1969;
28) insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1° settembre 1942;
29) insegnanti delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti preposti alle attivita' integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1° ottobre 1971;
30) insegnanti con incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, dal 1° settembre 1971;
31) personale titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole professionali, industriali e commerciali, delle scuole e istituti d'arte, degli istituti superiori di commercio, degli istituti superiori per le industrie artistiche, delle scuole superiori di architettura e delle stazioni sperimentali, dal 1° luglio 1927; l'iscrizione decorre, invece, dal 1° gennaio 1922, se detto personale, in servizio al 1° luglio 1927, trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita con decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750;
32) personale di amministrazione delle universita' dei soppressi gradi VI, VII e VIII, gia' a carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933;
33) personale di amministrazione delle universita' dei soppressi gradi IX e inferiori, gia' a carico dei bilanci universitari, dal 1° settembre 1940;
34) assistenti, tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti superiori universitari, gia' a carico dei bilanci universitari, dal 1° luglio 1948;
35) personale ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne statali, dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 1968, n. 444;
5. Categorie particolari:
36) giudici della Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina;
37) impiegati di ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918;
38) impiegati di ruolo della Camera dei deputati, dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e nuovamente dal 1° luglio 1927;
39) ufficiali giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930;
40) aiutanti ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951;
41) funzionari del Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del soppresso Ministero della real casa, dal 1° febbraio 1918;
42) personale daziario delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia iscritto in qualita' di impiegato civile di ruolo dello Stato anteriormente al trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8 marzo 1924 con regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918;
43) funzionari di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, e personale direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole indicate al n. 31 del presente articolo, situate nei territori annessi all'Italia dopo la guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923;
44) personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° gennaio 1924; e' fatta eccezione per coloro che optarono, a norma dell'articolo 14 del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non abbiano rinunciato al trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1936, n. 268;
45) personale di ruolo del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, dal 1° luglio 1927;
46) personale del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1° gennaio 1937;
47) personale proveniente dalle cattedre ambulanti di agricoltura con diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, dal 1° aprile 1937;
48) personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940;
49) personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345, dal 1° luglio 1945, data di inquadramento nei ruoli statali;
50) capi cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, data di attribuzione della qualifica di impiegati;
51) agenti stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati;
52) personale di ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1° giugno 1948;
53) agenti forestali, dal 1° luglio 1948, data di attribuzione della qualifica di impiegati;
54) personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C) annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli statali;
55) personale degli istituti di incremento ippico, gia' depositi cavalli stalloni, dal 18 agosto 1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati;
56) impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana con contratto tipo approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in servizio al 1° gennaio 1964, dal 1° settembre 1954;
57) sorveglianti idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della qualifica di impiegati;
58) collocatori di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, dal 1° gennaio 1962;
59) dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1° gennaio 1967, data di inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;
60) personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica, assunto in categorie salariali non di ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione;
61) cappellani militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico del servizio permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 1961, n. 512.
Art. 54 Categorie cessate dall'iscrizione
1. Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, gia' appartenenti a categorie cessate dall'iscrizione al Fondo di previdenza e credito e successivamente reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi prestati durante il periodo di iscrizione delle predette categorie a fianco di ciascuna indicato:
1) il personale di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, data di militarizzazione della categoria;
2) gli ufficiali, i graduati e le guardie del Corpo della guardia di citta' dal 1° febbraio 1918 al 7 ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790;
3) gli ufficiali del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dal 7 ottobre 1919 al 1° gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
4) il personale degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1° gennaio 1923, data di soppressione del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
5) il personale della bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, data di militarizzazione della categoria;
6) gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale o della riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 dicembre 1927;
7) medici, farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971.
Art. 55 Iscrizione al Fondo e computabilita' dei servizi
1. Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; e' ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione.
2. I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualita' di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili:
1) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;
2) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952.
3. Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualita' predette anteriormente al 1° maggio 1940:
1) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;
2) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.
Art. 56 Abrogazione
1. Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico.
Art. 57 Regolamento
1. Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR
TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO =====================================================================
| Importo annuo
| per 12 mensilita'
| dell'assegno vitalizio
| a favore:
Ultima retribuzione annua |--------------------------
contributiva dell'iscritto | |degli orfani,
| del coniuge| genitori,
| superstite | fratelli
| | e sorelle
=====================================================================
Fino a L. 800.000 . . . . . . | 114.000 | 93.000
da L. 800.001 a L. 1.000.000. . . | 135.000 | 112.500
" 1.000.001 " 1.200.000 . . . . . | 165.000 | 137.500
" 1.200.001 " 1.400.000 . . . . . | 195.000 | 162.500
" 1.400.001 " 1.600.000 . . . . . | 225.000 | 187.500
" 1.600.001 " 1.800.000 . . . . . | 255.000 | 212.500
" 1.800.001 " 2.000.000 . . . . . | 285.000 | 237.500
" 2.000.001 " 2.200.000 . . . . . | 315.000 | 262.500
" 2.200.001 " 2.400.000 . . . . . | 345.000 | 287.500
" 2.400.001 " 2.600.000 . . . . . | 375.000 | 312.500
" 2.600.001 " 2.800.000 . . . . . | 405.000 | 337.500
" 2.800.001 " 3.000.000 . . . . . | 435.000 | 362.500
Oltre " 3.000.000 . . . . . . . . | 465.000 | 387.500