Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2987 del 07/02/2018 (Rv. 647882 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | – Documentazione del credito -Dcrittura privata non avente data certa – Prova per equipollenti - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall'art. 2704 c.c., al riguardo è irrilevante la data certa con riferimento alla documentazione (nella specie, inerente il relativo procedimento per decreto ingiuntivo e "time sheet") prodotta al fine di provare non il titolo bensì lo svolgimento delle obbligazioni da esso derivanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)