Sez. 2, Sentenza n. 9579 del 13/09/1991 (Rv. 473839 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - In genere | Rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano - Notevole alterazione - Revisione delle tabelle millesimali - Possibilità di modifica anche nell'interesse di un solo condomino.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Sopraelevazione - In genere
In materia di condominio negli edifici, la sussistenza di una sopraelevazione non implica necessariamente la revisione delle tabelle millesimali, le quali "ex" art. 69 n. 2 delle disposizioni att. e trans. cod. civ., possono essere rivedute e modificate (anche nell'interesse di un solo condomino) solo se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)