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Sez. 3, Sentenza n. 550 del 03/03/1971 (Rv. 350247 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - PRESUPPOSTO - DANNI AI PRIVATI IN MANCANZA DELL'ESPROPRIAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350247-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - PRESUPPOSTO - DANNI AI PRIVATI IN MANCANZA DELL'ESPROPRIAZIONE - INAPPLICABILITA.*

L'art 46 della legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilita presuppone la liceita della condotta dell'espropriante e non e quindi applicabile quando la pubblica amministrazione non abbia inteso avvalersi della facolta di espropriare e nell'Esercizio delle sue attivita cagioni danno al privato. (V 3794'69, mass n 344090).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)