Sez. L, Sentenza n. 7211 del 30/05/2000 (Rv. 537062 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore maggiorenne portatore di handicap grave - Permessi retribuiti ex art. 33 legge n. 104 del 1992 - Cumulabilità - Sopravvenienza della legge 8 marzo 2000 n. 53 - Portata innovativa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
A norma dell'art. 33, sesto comma, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (nel testo precedente la modifica introdotta dall'art. 19 legge 8 marzo 2000 n. 53), il lavoratore handicappato maggiorenne in situazione di gravità poteva usufruire cumulativamente dei permessi giornalieri e mensili previsti dai commi secondo e terzo dello stesso articolo, attesa la volontà del legislatore di accordare un trattamento preferenziale allorché i benefici riguardavano direttamente il lavoratore disabile; pertanto, il trattamento cumulativo è legittimamente riconosciuto per il periodo precedente all'entrata in vigore della citata legge n. 53 del 2000 (avente portata innovativa e non interpretativa), il cui art. 19 ha modificato l'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, nel senso che il godimento dei permessi è ora previsto come alternativo.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Legge 08/03/2000 num. 53 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)