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Sez. 5, Sentenza n. 867 del 29/05/1967 Ud. (dep. 27/07/1967) Rv. 105079 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - CONDIZIONI - EVIDENZA DELLE PROVE - NOZIONE - RIVALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO - E CONSENTITA.*
Stato
decisa il 1967-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105079-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - CONDIZIONI - EVIDENZA DELLE PROVE - NOZIONE - RIVALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO - E CONSENTITA.*

Poiche nell'art 152 cod proc pen il requisito della evidenza e collegato non gia alla prova in se considerata nel senso che una sua valutazione sommaria dimostri con facilita che il fatto non sussiste, ma alla conclusione logica che puo trarsi dagli acquisiti risultati della prova, il giudice anche nell'applicare il cpv dell'art 152 cod proc pen deve compiere la valutazione delle risultanze probatorie e se, a conclusione delle sue indagini, appare evidente la sussistenza di una causa di assoluzione nel merito, questa deve pronunciare e non la Estinzione del reato. Soltanto la necessita di nuovi accertamenti o di nuove prove e di ostacolo all'applicazione dell'art 152 cpv cod proc pen, la quale presuppone che il giudice sia gia in possesso di tutti gli elementi per riconoscere che il fatto non sussiste, mentre non costituisce ostacolo all'applicazione della stessa norma la necessita di rivalutazione del materiale probatorio gia acquisito. (V 101142, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)