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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26999 del 05/10/2021 (Rv. 662511 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE | Contratto di scommessa - Mancata stampigliatura sui tagliandi del "gratta e vinci" della probabilità di vincita, prevista dall'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 - Nullità del contratto - Esclusione. GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662511-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE

In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di

stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina la nullità del contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario.

Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 5, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 7 com. 6, Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)