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Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Disposizione generale

1. Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonche' nella legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.

2. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3 (sub. 72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonche' dell'art. 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Capo I. Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione.

Art. 2 Modalita' e termini per l'adozione di un piano Compilazione del progetto

1. Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai piu' urgenti lavori edilizi con la necessita' di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

2. E' fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.

3. Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.

4. Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la, loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.26

Art. 3 Efficacia e contenuto del piano

1. Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:

  1. a) le reti stradali e ferroviarie;

  2. b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

  3. c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e Costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

  4. d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono (destinate alla edificazione, perche' riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;

  5. e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).

Art. 4 Documenti essenziali del piano

1. Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente e' costituito essenzialmente: da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1: 2000, delle quali uno dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, l'altra del piano di ricostruzione progettato; da, una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano.

2. Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare.

Art. 5 Pubblicazione del piano

1. Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati.

2. L'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e in uno o piu' giornali fra quelli localmente piu' diffusi.

3. Decorso il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, trasmette al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate.

4. Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

5. Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovraintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata, competenza.

Art. 6 Approvazione dei piano

1. Il piano di ricostruzione e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia.

2. Un estratto del decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana.

3. In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.

4. Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 8 Espropriabilita' delle arco della zona di espansione

1. L'approvazione del piano di ricostruzione da' facolta' ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all'art. 3, lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

2. Sono fatti salvi a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano ricostruire fabbricati di loro proprieta' gia' esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9 Procedura abreviata per le espropriazioni

1. Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennita' si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto e' disposto nei seguenti commi.

2. Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contradditorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare.

3. Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere, corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito.

4. L'ordinanza del Prefetto e' notificata ai singoli espropriani nella forma delle citazioni.

5. Effettuato il deposito delle indennita', il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

6. A cura dell'espropriante il decreto sara' trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati.

7. La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

8. Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita'.

Art. 10 Varianti al piano

1. I Comune puo' proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessita' di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

2. Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario.

Art. 11 Durata del piano

1. Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo.

2. Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

3. Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e' stabilita nel decreto suddetto, e non puo' eccedere i dieci anni. L'efficacia del piano e' conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorche' sia stato o venga approvato il relativo, piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640.25

Art. 12 Applicabilita' della legge urbanistica

1. Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continuano ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 2, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.