Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 23/07/1969 (Rv. 342501 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO AI MAGGIORI DANNI - PREGIUDIZIO DERIVATO DALLA MANCATA DISPOSIZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - PROVA - PRESUNZIONE DI UN UTILE IMPIEGO DELLA SOMMA - LIMITI - QUALITA PERSONALI DEL CREDITORE O SUA ABITUALE ATTIVITA COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - INSUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO AI MAGGIORI DANNI - PREGIUDIZIO DERIVATO DALLA MANCATA DISPOSIZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - PROVA - PRESUNZIONE DI UN UTILE IMPIEGO DELLA SOMMA - LIMITI - QUALITA PERSONALI DEL CREDITORE O SUA ABITUALE ATTIVITA COMMERCIALE OD INDUSTRIALE - INSUFFICIENZA.*
L'efficacia probatoria della presunzione - intesa a dimostrare, ai fini della liquidazione del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod.civ., che il creditore, se avesse tempestivamente riscosso la somma dovutagli, l'avrebbe impiegata in acquisto di beni che si sarebbero sottratti agli effetti della svalutazione monetaria - incontra un limite se riferita alle sole qualita personali del creditore medesimo od alle sue abituali attivita commerciali od industriali, ove non soccorrano altri elementi concreti, idonei ad integrare la dimostrazione del pregiudizio lamentato. (V. 2729-67, massima n. 330231 871-66, massima n. 321732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)