Sez. L, Sentenza n. 691 del 02/02/1990 (Rv. 465110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa delle regole legali di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua della contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri del 1976, aveva escluso la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini della Determinazione del trattamento economico dovuto per mensilità aggiuntive). (Conf 3717/88, mass n 458973; (Conf 3647/88, mass n 458923).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)