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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall. - Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656272-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO

In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di concordato preventivo, il creditore ipotecario, ancorché non si sia opposto all'approvazione della proposta, ha interesse ad agire in reclamo avverso il decreto del giudice delegato di cancellazione di un'ipoteca iscritta su un immobile a suo favore, ex art. 108, comma 2, l.fall., al fine di verificare la legittimità della cancellazione con riferimento tanto all'alienazione del bene nell'ambito dell'attività di vendita prevista dall'art. 182, commi 4 e 5, l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", e alla correlata legittimazione del liquidatore giudiziale ad operare in tal senso, quanto al ricorrere delle condizioni relative all'avvenuta riscossione del prezzo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 2, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 16 com. 3 lett. B, Legge Falliment. art. 182 com. 4, Legge Falliment. art. 182 com. 5, Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 178, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)