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Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 15/03/1996 Cc. (dep. 13/05/1996) Rv. 204615 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Collaboratori di giustizia - Concessione di misure alternative - Applicazione di tali benefici anche a chi, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ordinamento penitenziario, non possa collaborare - Sentenze nn. 357/94 e 68/95 della Corte costituzionale - Giudizio di merito incensurabile in Cassazione.
Stato
decisa il 1996-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204615-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Ai sensi dell'art. 4 bis ord. penit., (legge 26 luglio 1975 n. 354) modificato dall'art. 15 legge 7 agosto 1992, n. 356 è esclusa la possibilità di concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale nel caso che il richiedente, condannato per uno dei reati ivi previsti, non si trovi nelle condizioni di collaboratore di giustizia previste dall'art. 58 ter ord. penit.. È vero che la Corte Costituzionale - con sentenze 357/94 e 68/95 - ha esteso la possibilità di applicazione dei suddetti benefici anche ai condannati, non più collegati con la criminalità organizzata, che si trovino nell'impossibilità di collaborare per il minimo ruolo da loro svolto nella commissione del reato o per il già avvenuto accertamento di fatti o di responsabilità, ma è pur vero che tale giudizio non può essere censurato in sede di legittimità, qualora il giudice di merito, procedendo alla valutazione degli elementi acquisiti agli atti, abbia escluso con adeguata motivazione che il condannato si trovi nelle condizioni di poter usufruire dei benefici richiesti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)