DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1990 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (90/675/CEE)
Testo in vigore al
Art. 22
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma di scambi di funzionari abilitati ad effettuare i controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi.
2. In seno al comitato veterinario permanente la Commissione procede con gli Stati membri ad un coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire la realizzazione dei programmi che risultano dal coordinamento di cui al paragrafo 2.
4. In seno al comitato veterinario permanente viene effettuato ogni anno, in base alle relazioni degli Stati membri, un esame della realizzazione dei programmi.
5. Gli Stati membri prendono in considerazione l'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambi.
6.
Può essere concessa una partecipazione finanziaria della Comunità per consentire uno sviluppo efficiente dei programmi di scambi. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e il contributo previsto a carico
del bilancio della stessa sono stabiliti dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario1.
7. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 24.
Capo IV. Disposizioni generali
Art. 23
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE2, delibera conformemente alle regole stabilite all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.
Art. 24
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente delibera conformemente alle regole stabilite all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.
Art. 25
L'allegato II della presente direttiva può venire completato secondo la procedura prevista all'articolo 24.
Art. 26
La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.
Art. 27
L'articolo 23 della direttiva 72/462/CEE è soppresso.
In attesa delle decisioni previste all'articolo 4, paragrafo 6, i testi adottati in applicazione dell'articolo 23 della direttiva 72/462/CEE rimangono applicabili.
Art. 28
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 89/662/CEE è sostituito dal testo seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE (*) prodotti provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione frontalieri con i paesi terzi:
a) sia effettuato un controllo documentario dell'origine dei prodotti;
b)
i prodotti di origine comunitaria siano sottoposti alle norme di controllo previste all'articolo 5;
c)
i prodotti dei paesi terzi siano sottoposti alle norme previste dalla direttiva 90/675/CEE.
(*) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.»
Art. 29
Il testo dell'articolo 7 della direttiva 90/425/CEE è sostituito dal testo seguente:
1.
Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE (*) animali o prodotti di cui all'articolo 1 provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione di frontiera con i paesi terzi, siano adottate le seguenti misure:
a) deve essere effettuata una verifica dei certificati o
dei documenti che accompagnano gli animali o i prodotti;
b)
i prodotti dei paesi terzi saranno sottoposti alle regole previste nella direttiva 90/675/CEE;
c)
se si tratta di animali in provenienza da paesi terzi, essi devono essere inoltrati, sotto controllo doganale, verso i posti di ispezione frontalieri per subire i controlli veterinari.
Gli animali di cui all'allegato A possono essere oggetto di sdoganamento soltanto qualora tali controlli consentano di accertare la loro conformità alla normativa comunitaria;
d)
gli animali e i prodotti comunitari sono soggetti alle norme relative al controllo di cui all'articolo 5.
2.
Gli animali devono essere direttamente introdotti nel territorio della Comunità in uno dei posti di ispezione frontaliera dello Stato membro che intende procedere a dette importazioni ed esservi ispezionati conformemente al paragrafo 1, lettera b).
Gli Stati membri che procedono, in base alle norme nazionali di polizia sanitaria, a importazioni provenienti dai paesi terzi, informano la Commissione e gli altri Stati membri - in particolare gli Stati membri di transito - dell'esistenza di tali importazioni e delle condizioni alle quali le sottopongono.
Gli Stati membri destinatari vietano la rispedizione dal loro territorio degli animali che non hanno soggiornato durante i periodi previsti dalle regolamentazioni comunitarie specifiche, a meno che non siano destinati, senza
transito, ad un altro Stato membro che si avvalga della stessa facoltà.
Tuttavia, in attesa della normativa comunitaria, questi animali possono essere introdotti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui al secondo comma, previo accordo dato in maniera generale da quest'altro Stato membro ed eventualmente da uno Stato membro di transito, sulle modalità di controllo. Tali Stati informano la Commissione e gli altri Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente in merito al ricorso a tale deroga e alle modalità di controllo convenute.
3.
Tuttavia, a decorrere dal 1g gennaio 1993 e in deroga al paragrafo 1, tutti gli animali o prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.
(*) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.»
Art. 30
La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 24, adottare per un periodo di tre anni le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime di controllo previsto dalla presente direttiva.
Art. 31
Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri possono ricorrere all'assistenza finanziaria della Comunità prevista all'articolo 38 della decisione 90/424/CEE.
Art. 32
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le modalità di applicazione della presente direttiva, in particolare quelle dell'articolo 8, paragrafo 3 dovranno essere adottate, ed il settimo SHIFT dovrà essere messo in vigore entro il 31 dicembre 1991. Se la data di cui al comma precedente non può essere rispettata, il 31 dicembre 1991 dovranno essere prese misure transitorie.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 33
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (2) Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (=) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.