Sez. 2, Sentenza n. 306 del 25/01/1975 (Rv. 373534 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SOCIETA PER AZIONI - TRASFORMAZIONE IN SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - INDICAZIONE DEL PRECEDENTE TIPO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SOCIETA PER AZIONI - TRASFORMAZIONE IN SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - INDICAZIONE DEL PRECEDENTE TIPO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Qualora una societa per azioni che sia parte in giudizio si trasformi in societa a responsabilita limitata con il conseguente passaggio di tutti i rapporti pendenti, fermi restando tutti gli altri elementi, ivi compresa la ragione sociale e la persona del legale rappresentante, l'indicazione della societa come appartenente al tipo preesistente non genera alcuna incertezza in ordine all'identificazione del soggetto litigante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)