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Sez. U, Sentenza n. 35402 del 09/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003) Rv. 225364 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CASA DI ABITAZIONE | Consegna a persona convivente - Mancata indicazione del rapporto intercorrente tra destinatario e persona consegnataria dell'atto - Nullità della notificazione - Esclusione - Incidenza sulla presunzione di esistenza del rapporto - Possibilità - Possibilità di desumere aliunde il rapporto di convivenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225364-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CASA DI ABITAZIONE

In tema di notificazioni eseguite a norma dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., la mancata indicazione, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, del rapporto intercorrente tra l'imputato destinatario della notificazione di un atto e la persona consegnataria dell'atto medesimo non è, di per sè, causa di nullità della notificazione, ma incide sulla presunzione dell'esistenza di quel rapporto, che pertanto può essere desunto da qualsiasi altro elemento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)