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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 336 Procedimento

1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

3. In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio.

Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare

1. Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potesta' e per l'amministrazione dei beni.

Titolo X. Della tutela e dell'emancipazione

Capo I. Della tutela dei minori

Art. 343 Apertura della tutela

1. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.

2. Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Sezione I. Del giudice tutelare

Art. 344 Funzioni del giudice tutelare

1. Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

2. Il giudice tutelare puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Sezione II. Del tutore e del protutore

Art. 345 Denunzie al giudice tutelare

1. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in eta' minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

2. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

3. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346 Nomina del tutore e del protutore

1. Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 347 Tutela di piu' fratelli

1. E' nominato un solo tutore a piu' fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di piu' tutori. Se vi e' conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 348 Scelta del tutore

1. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

2. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

3. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'eta' di anni sedici.

4. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'art.
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5. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Art. 349 Giuramento del tutore

1. Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedelta' e diligenza.

Art. 350 Incapacita' all'ufficio tutelare

1. Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

  1. 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

  2. 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta';

  3. 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

  4. 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

  5. 5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare

1. Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

  1. 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;

  2. 2) il Primo Ministro, Capo del Governo;

  3. 3) i membri del Sacro Collegio;

  4. 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;

  5. 5) i Ministri Segretari di Stato.

2. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 352 Dispensa su domanda

1. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

  1. 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

  2. 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

  3. 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151;

  4. 4) i militari in attivita' di servizio;

  5. 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

  6. 6) chi ha piu' di tre figli minori;

  7. 7) chi esercita altra tutela;

  8. 8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;

  9. 9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.

Art. 353 Domanda di dispensa

1. La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

2. Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza

1. La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e' ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

2. E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entita' dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355 Protutore

1. Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

2. Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

1. Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi e' soggetto alla patria potesta', puo' nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

2. Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

3. Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.