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Sez. 6, Sentenza n. 706 del 19/02/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208126 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Inadeguata, carente o mancante motivazione in ordine al rigetto di una questione di costituzionalità prospettata dalla parte - Motivo di ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208126-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

Non può essere dedotto sotto forma di difetto di motivazione la carente considerazione riservata dal giudice di merito alle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla parte. Il provvedimento negativo relativo alla questione di costituzionalità è infatti, in sè, non impugnabile, riservando la legge la possibilità di riproporre la questione ad ogni successivo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)