Sez. 2, Sentenza n. 7553 del 06/06/2000 (Rv. 537288 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO | Trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale - Tutela possessoria fondata sul cosiddetto "preuso di frequenze" - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO
In tema di tutela possessoria attribuita al titolare di impianti radiotelevisivi per effetto del cosiddetto "preuso", quale riconoscimento del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, la mera occupazione di una frequenza elettromagnetica che non comporti alcuna apprezzabile estrinsecazione di tale diritto (come nel caso di emissione di un segnale debole e del tutto inutilizzabile nella zona destinata alla copertura radiotelevisiva), essendo priva delle caratteristiche idonee a configurare una effettiva programmazione ricevibile dagli utenti, non dà luogo ad alcuna situazione di fatto giuridicamente tutelabile ex artt. 1168 e 1170 cod.civ., a meno che il venir meno dell'utilizzazione di un determinato canale per un limitato periodo di tempo non sia ascrivibile a motivi contingenti, quale un mero guasto tecnico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)