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Modifica all'art. 15 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

1. Al primo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e' sostituito il seguente:
« In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, i Comitati e le Amministrazioni comunali, nel caso dell'art. 10, possono essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti ».
Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l'intorno, proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 12 luglio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini Jung
Visto, il Guardasigilli: De Francisci,
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 6 - Mancini.