Sez. 3, Sentenza n. 2086 del 13/02/2002 (Rv. 552262 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE | Rilascio dell'immobile locato - Offerta formale e offerta non formale - Effetti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE
In tema di rilascio dell'immobile locato, l'adozione da parte del Conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti - in particolare il sorgere dell'obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo -, mentre l'unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare liberazione del conduttore dall'obbligo di pagamento del canone - è costituito dall'offerta formale di riconsegna, ai sensi dell'art. 1216 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)