Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 23/01/1989 Ud. (dep. 26/05/1989) Rv. 181411 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Il giudizio inerente alla concessione o al diniego del perdono giudiziale, più che involgere una diagnosi completa del passato del minore infradiciottenne, comporta un giudizio prognostico sul futuro dello stesso e, quindi, sulla possibilità che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del prevenuto in termini di ragionevole prevedibilità e con una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito. Tale apprezzamento implica necessariamente l'esame oltre che della gravità del fatto e della modalità esecutiva di esso, della personalità del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e susseguente al reato, di guisa che, alla stregua degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell'art. 133 cod. pen., condizione essenziale per l'applicazione del perdono stesso è la ragionevole presunzione della futura buona condotta. (Conf mass n 143946).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)