Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014 (Rv. 632043 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO | Ordinanza emessa in sede di reclamo avverso provvedimento relativo ad esecutore testamentario - Ricorso straordinario ex art. 111 - Inammissibilità - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO
Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, e la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 710, Cod. Civ. art. 739, Cod. Civ. art. 750 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)