Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Testo in vigore al
Titolo I
Capo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 50 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n, 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica ed essendo trascorso il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 52 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) autorita' competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG;
b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione;
c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n.6 del 1957;
d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n.6 del 1957.
Art. 2 Disposizioni generali
1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2 Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 m, nonche' le attivita' di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, di seguito denominata legge n.136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n.1072, sono assoggettate alla legge n.6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.
Art. 3 Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale gia' aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n.613, di seguito denominata legge n.613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono gia' stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
3. L'accesso alle attivita' di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facolta' di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.
Capo II. Disciplina dei titoli
Art. 4 Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca
1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca e' presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4.
2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG puo' apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione.
3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunita' europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.
4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.
5. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facolta' di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purche' cio' non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento e' pubblicato nel BUIG.
6. Il decreto di conferimento e' pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata.
Art. 5 Criteri di selezione tra domande concorrenti
1. Nei casi di cui all'articolo 4, la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti e' effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri:
a) interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari;
b) completezza e razionalita' del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonche' alle perforazioni previste;
c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
d) modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi.
2. Il Ministero, nella selezione, tiene altresi' conto sia dell'affidabilita' tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca.
3. Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro gli impegni assunti in modo non vincolante.
4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto della capacita tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati.
5. Non e' consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.
6. I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
Art. 6 Procedimenti connessi al conferimento del permesso di ricerca
1. Le procedure di pubblicizzazione e di concorrenza di cui
all'articolo 4 non si applicano nel caso di richieste di trasferimento parziali o totali di titolarita', di modifiche di denominazione sociale o cessione di attivita', di proroghe di esigenza, di richieste di concessione di coltivazione, di richieste di modifica dei programmi di lavoro o dei relativi tempi di esecuzione.
Art. 7 Durata del permesso di ricerca
1. Quando e' necessario per completare l'attivita' di ricerca, il titolare del permesso di ricerca puo' ottenere una prima proroga triennale se ha realizzato interamente, salvo documentati casi di forza maggiore, il programma lavori approvato all'atto del conferimento, rispettando le eventuali prescrizioni di salvaguardia ambientale stabilite nel decreto di conferimento; nella domanda di proroga il richiedente dichiara di aver ottemperato alle disposizioni e alle eventuali prescrizioni in materia ambientale; non e' considerata causa di forza maggiore l'intervenuta necessita' di ulteriori indagini preliminari alla perforazione.
2. Il programma relativo al primo triennio di proroga deve prevedere la perforazione di un pozzo esplorativo.
3. Il titolare puo' ottenere una seconda proroga triennale con le modalita' di cui al comma 1 se ha realizzato il programma dei lavori approvato all'atto della prima proroga e se le possibilita' minerarie residue dell'area giustificano la proroga stessa.
Art. 8 Inadempienze nell'attuazione dei programmi
1. Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7 il Ministero, previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei titolari, comminando altresi' una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori non realizzati, e comunque non inferiore ai trenta milioni e non superiore a lire centoottanta milioni.
Art. 9 Estensione del permesso di ricerca
1. L'articolo 6, comma 2, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non puo' comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.".
2. Non si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca se l'area iniziale e' inferiore a 300 chilometri quadrati.
Art. 10 Richiesta in permesso di aree gia' detenute in precedenza
1. L'articolo 6, comma 7, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.".
Art. 11 Esercizio del permesso di ricerca
1. L'articolo 6, comma 8, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non puo' essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni.".
2. L'articolo 6, comma 9, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente:
"9 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovra' in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.".
3. Il trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari del permesso di ricerca e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero.
Art. 12 Sospensione del permesso di ricerca
1. Nell'articolo 6, comma 10, della legge n.9 del 1991 tra la parola: "adempimenti" e le parole: "che comportino" sono inserite le seguenti: "o limitazioni".
Art. 13 Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio
1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.
2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n.9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni dal rilascio della proroga decennale".
3. All'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione e' accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate.".
4. I titolari di concessioni contigue possono chiedere l'unificazione o la modifica del confine dei rispettivi titoli al fine di razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti in essi ricadenti.
5. La durata della concessione di stoccaggio e' di 20 anni.
6. Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione o di stoccaggio possono trasferirne la titolarita' o cederne quote; il trasferimento della concessione, o di quote di titolarita', e' consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari. Le quote di titolarita' di una concessione di stoccaggio possono essere diverse da quelle della relativa concessione di coltivazione, fermo restando che il rappresentante unico della concessione di coltivazione deve coincidere con il rappresentante unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio.
7. I giacimenti di sostanze minerali la cui concessione di coltivazione sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.
8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni di stoccaggio presentano all'UNMIG ed alla Sezione competente il programma di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione; il programma e' corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.
9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo III. Disposizioni comuni alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi
Art. 14 Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari
1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legis- lative, regolamentari e amministrative, ai quali e' subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento.
3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili.
5. Le condizioni e i requisiti, nonche' gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio delle attivita', devono essere giustificati esclusivamente dalla necessita' di assicurare il corretto esercizio delle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica, di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attivita', di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi e' esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.
6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi non puo' essere in nessun caso subordinato alla partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o designata.
7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli minerari e' limitato a quanto necessario per l'osservanza delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5.
8. Nessun ente puo' essere obbligato a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste. tranne che su richiesta delle autorita' competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 36 del Trattato dell'Unione europea.