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Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1

1. Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.

2. L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

3. La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

4. Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Art. 2

1. Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo e' limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.

2. L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

3. Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

4. Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.

Art. 3

1. Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative lo stampatore e' tenuto a consegnare soltanto una copia per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi, salvo sempre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare per il Provveditorato agli Studi.

2. Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampa e l'alle proprie officine.

Art. 4

1. Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente piu' tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi per il Ministero della cultura popolare, per la Procura del Re, per il Provveditorato agli studi, devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

2. In ogni caso l'obbligo della consegna si considera come non adempiuto, quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.

Art. 5

1. Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:

  1. 1° del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;

  2. 2° dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista, di effettiva pubblicazione.

2. Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.

3. Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta, la dicitura «Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge».

Art. 6

1. Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell'editore.

Art. 7

1. Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicita' del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque impresse e da parati ed altri simili stampati.

2. Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonche' le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.

Art. 8

1. Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'articolo 14, lo stampatore o editore e' punito, sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda non inferiore a lire cento, alla quale puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravita', anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

2. L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto e' prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, puo', in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore e' tenuto altresi' a risarcire i danni subiti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 9

1. Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento.

2. Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.

Art. 10

1. La procura del Re, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale.

2. I tre esemplari per la Prefettura sono destinati, il primo alla Prefettura stessa, il secondo al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), il terzo al Ministero della cultura popolare.

3. Il Ministero dell'interno e quello della cultura popolare rimettono ad istituti, prescelti come sopra, gli stampati e le pubblicazioni che si rendano disponibili pressi gli Uffici centrali o presso la Prefettura.

4. I tre esemplari per il Provveditorato agli studi richiesti dal primo comma dell'articolo 1, sono destinati: uno alla Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma; uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; uno alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra citta' della provincia stessa, designata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

5. La destinazione dell'esemplare per il Provveditorato agli studi richiesto dal 2° comma dell'art. 1, dal 1° comma dell'art. 2 e dal 2° comma dell'art. 3, e' stabilita dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 11

1. Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 della presente legge i Ministeri, gli Uffici ed Istituti ad essi dipendenti, e tutti gli altri Istituti od Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano enti di diritto pubblico, devono inviare alle Biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fotografiche, degli estratti di cosi' e di ogni ristampa.

2. Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni siano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

Art. 12

1. E' istituita presso il Ministero della cultura popolare una Commissione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge.

2. Detta Commissione, composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare e' presieduta dal direttore generale per la stampa italiana.

Art. 13

1. Le disposizioni della legge 26 maggio 1932, n. 654, sono abrogate.

2. Rimane in vigore ogni altra norma, concernente la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge, l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

Art. 14

1. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni, sara' stabilita la data di entrata in vigore della presente legge e sara' approvato il regolamento per la sua attuazione.

Art. 15

1. Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e riunire in Testo unico, con ogni opportuna norma integrativa, le disposizioni della presente legge e di ogni altra sulla materia contemplata dall'art.

13.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Alfieri - Solmi - Bottai
Visto, il Guardasigilli: Solmi